Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere previsto dall'articolo 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede, quanto a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a

 

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2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.